Articolo 147 – Comportamento ai passaggi a livello

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 147 – Comportamento ai passaggi a livello

TITOLO V – Norme di comportamento

Comportamento ai passaggi a livello

1 Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell’art. 44. (1)

2 Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all’art. 44, comma 3 che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.

3 Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;

b) siano in movimento di apertura le semibarriere;

c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2 e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;

d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.

3-bis Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 può essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificata dall’art. 192 del regolamento.(3)

4 Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.

5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. (2)

6 Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6-bis I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere installati anche dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria a sue spese. (3)

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Vedi art. 15 DPR 15/06/59, n. 393

(1) Comma modificato dall’art. 73 DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(3) Comma aggiunto dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

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