Articolo 144 – Circolazione dei veicoli per file parallele

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 144 – Circolazione dei veicoli per file parallele

TITOLO V – Norme di comportamento

Circolazione dei veicoli per file parallele

1 La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. É ammessa, altresì lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali: in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell’area di manovra dell’intersezione stessa.
2 Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3 Il passaggio da una corsia all’altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si deve raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l’ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovino nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00. (1)
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Vedi art. 104 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 346 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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