Articolo 126 bis – Patente a punti

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 126 bis – Patente a punti

TITOLO IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Patente a punti

1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima (2). L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu’ violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e’ prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291,00 a euro 1.166,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. (5) (6)

3. Ogni variazione di punteggio e’ comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. (17)

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche’ il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio’ autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalita’ di svolgimento dei corsi di aggiornamento. (10)

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneita’ tecnica di cui all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e’ sospesaa tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione e’ notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. (1) (10)

6-bis. Per le violazioni penali per le quali e’ prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne da’ notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (11)

Allegato

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art. 126-BIS (3)

Norma violata Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 (12) Comma 8 3 (7)
Comma 9 (7) 6
Comma 9 bis 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezionedei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all’art.149, comma 5 5
Comma 5, con riferimento all’art. 149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d) e h) 2
Comma 2, lettera g) 4
Art. 161 Commi 1 e 3 4
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3,5 e 6,con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10% 1
b) eccedenza non superiore al 20% 2
c) eccedenza non superiore al 30% 3
d) eccedenza superiore al 30% 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 (4) 5
Art. 173 Commi 3 e 3-bis (8) 5
Art. 174 (12) Comma 5 per le violazioni dei tempi di guida 2
Comma 5 per le violazioni dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 8 2
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14,con riferimento al comma 7,lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 [Comma 19 10 ] (13)
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 (12) Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 8 2
Art. 179 Comma 2 e 2 bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 186 bis (14) Commi 2 5
Art. 187 Commi 1 e 8 (9) 10
Art. 188 Comma 4 6
Comma 5 3
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 (12) Comma 1 8
Comma 2 4
Comma 3 8
[Comma 4 3] (13)
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Art. 193 Comma 2 5 (16)

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano gia’ titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti. (15)

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(1) Articolo aggiunto dall’art. 7 DLGS 15/01/02, n. 9, come modificato dall’art. 7 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(2) Si riporta la tabella allegata al D.Lgs. 9/2002.

(3) Tabella sostituita dall’art. 7 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(4) Parole modificate dall’art. 2, DLGS 13/3/2006 n. 150.

(5) Comma modificato dall’art. 2, DL 3/10/2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24/11/2006 n. 286.

(6) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(7) Parole dapprima modificate dall’art. 3, DL 3/8/2007 n. 117, convertito in legge 2/10/2007, n. 160 e successivamente dall’art. 22, L. 29/7/2010, n. 120.

(8) Parole modificate dall’art. 4, DL 3/8/2007 n. 117, convertito in legge 2/10/2007, n. 160.

(9) Parole modificate dall’art. 4, DL 23/5/2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24/7/2008, n. 125.

(10) Comma modificato dall’art. 22, L. 29/7/2010, n. 120.

(11) Comma aggiunto dall’art. 22, L. 29/7/2010, n. 120.

(12) Punto modificato dall’art. 22, L. 29/7/2010, n. 120.

(13) Punto abrogato dall’art. 22, L. 29/7/2010, n. 120.

(14) Punto aggiunto dall’art. 22, L. 29/7/2010, n. 120.

(15) Capoverso modificato dall’art. 22, L. 29/7/2010, n. 120.

(16) Capoverso aggiunto dall’art. 23 bis, DL 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge17/12/2018, n. 136.

(17) Comma sostituito dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

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