Articolo 125 – Gradualita’ ed equivalenze delle patenti di guida

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 125 – Gradualita’ ed equivalenze delle patenti di guida

TITOLO IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Gradualita’ ed equivalenze delle patenti di guida1. Il rilascio della patente di guida e’ subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo’ essere rilasciata unicamente ai conducenti gia’ in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo’ essere rilasciata unicamente ai conducenti gia’ in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
2. La validita’ della patente di guida e’ fissata come segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE e’ valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE e’ valida per la categoria DE, purche’ il relativo titolare sia gia’ in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e’ valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria e’ valida per i veicoli della categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 e’ valida anche per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e’ valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e’ valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
h) la patente di guida della categoria B e’ valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purche’ il titolare abbia almeno 21 anni, nonche’ i veicoli della categoria A1.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEICOLO”, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158,00 euro a 638,00 euro. (2)
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “CONDUCENTE (motivi medici)” conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelli indicate dai predetti codici, e’ soggetto alla sanzione di cui all’art. 173, comma 3.
4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 317,00 euro. (2)
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
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(1) Articolo sostituito dall’art. 12, DLGS 18/4/2011, n. 59.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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