Articolo 113 – Targhe delle macchine agricole

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 113 – Targhe delle macchine agricole

TITOLO III – Dei veicoli
Capo IV – Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Targhe delle macchine agricole

1 Le macchine agricole semoventi di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2 L’ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa di immatricolazione di quest’ultima. (1)
3 I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4 La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l’art. 101. (1)
5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102 (2).
6 Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’applicazione di quanto previsto al comma 4.
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Vedi art. 75 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma modificato dall’art. 54 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Comma modificato dall’art. 21, DLGS 30/12/99, n. 507.

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