Articolo 110 – Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 110 – Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

TITOLO III – Dei veicoli

Capo IV – Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1), e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b) punto 1), con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione. (1)

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a) punto 1), lettera a) punto 2), e lettera b) punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole, e limitatamente alle macchine agricole indicate dall’articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6.T, a nome di colui che si dichiara proprietario. (3) (4)

2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all’acquisto di macchine agricole, è consentita l’immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un’impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo. (5)

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all’immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell’art. 95, comma 4, in quanto applicabili. (3)

4. L’annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le  caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneita’ tecnica, nonche’ le modalita’ di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3. (6)

5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall’Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili. (7)

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00. (2)

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. (2)

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (2)

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Vedi art. 72 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. art. 294 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Comma modificato dall’art. 51 DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(3) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(4) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

(5) Comma aggiunto dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

(6) Comma modificato dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.

(7) Comma aggiunto dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.

 

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