Articolo 108 – Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 108 – Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole

TITOLO III – Dei veicoli
Capo IV – Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole

1 Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall’art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2 Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento di cui all’art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l’origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione. (1)
3 Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell’esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4 Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all’acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la macchina agricola in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5 Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione, vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti. (1)
6 Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00. (2)
7 Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.
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Cfr. art. 293 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall’art. 50 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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