Articolo 103 – Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 103 – Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione e’ disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneita’ alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99. (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14)
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico. (13)
[3 I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami, non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.] (4)
[4 Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall’art. 215, comma 4.] (4)
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 694,00. (1) (2) (5)
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Cfr. art. 264 DPR 16/12/92, n. 495
La materia è ora regolata dall’art. 46 del dlgs 5/2/1997, n. 22, modificato dall’art. 6 del dlgs 8/11/1997, n. 389,
(1) A riguardo vedasi l’art. 15 DPR. 10/09/82, n. 915
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(3) Comma modificato dall’art. 46, DLGS 05/02/97, n. 22, così come modificato dall’art. 6, DLGS 08/11/97, n. 389.
(4) Comma abrogato dall’art. 56, DLGS 05/02/97, n. 22, così come modificato dall’art. 7, DLGS 08/11/97, n. 389.
(5) Periodo abrogato dall’art. 56, DLGS 05/02/97, n. 22, così come modificato dall’art. 7, DLGS 08/11/97, n. 389.
(6) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “la o della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il o del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
(7) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
(8) Comma modificato dall’articolo 15, comma 11 bis del decreto legislativo n. 209 del 2003, aggiunto dall’articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n.149.
(9) Comma modificato dall’art. 11, L. 29/7/2010, n. 120. A norma del comma 6 dello stesso articolo 11 della L. 29/7/2010, n. 120 ” 6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
(10) Comma modificato dall’art. 11, L. 29/7/2010, n. 120.
(11) Comma modificato dall’art. 1, comma 964, L. 28/12/2015, n. 208.
(12) Comma sostituito dall’art. 5, DLGS 29/5/2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, del medesimo DLGS n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, L. 30/12/2018, n. 145.
(13) Comma modificato dall’art. 5, DLGS 29/5/2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, del medesimo DLGS n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, L. 30/12/2018, n. 145.
(14) Comma modificato dall’art. 29, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/9/2020, n. 120.

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