Accertamento dell’ebbrezza – prove effettuate a distanza di tempo

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Il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari.

Corte di Cassazione Penale sez. IV 9/10/2023 n. 40845

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