Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti con etilometro

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Anche il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti con etilometro può essere non punibile per la particolare tenuità del fatto.

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, é stata perciò ritenuta dalle Sezioni Unite della Corte compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, previsto dall’art. 186, comma settimo, Cod. Strada, sul rilievo che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato. (Corte di Cassazione Penale sez. IV 8/10/2021 n. 36548)

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