Potere discrezionale di porre limitazioni alla circolazione stradale

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Consiglio di Stato 8/4/2022 n. 2599 – Circolazione stradale – Mobilità – Limiti – Discrezionalità – Insindacabilità – Limiti

I provvedimenti limitativi della circolazione stradale sono espressione di scelte ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che la regolamentazione del traffico è una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo, in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito, ab externo nei limiti della abnormità (Cons. Stato, sez. V, n. 2031 del 2017; id. n. 2255 del 2015). La limitazione della libertà di circolazione (e di riflesso anche di iniziative economiche) è stata, quindi, ritenuta giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale (alla luce del valore primario ed assoluto che Costituzione riconosce all’ambiente, al paesaggio, alla salute, Cons. Stato, sez. II, n. 8631 del 2019). I provvedimenti limitativi della circolazione stradale sono, dunque, espressione di scelte ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza. Se, quindi, in tale ambito i provvedimenti limitativi della circolazione devono necessariamente armonizzarsi al sovraordinato piano generale del traffico, questo non può escludere o limitare totalmente le valutazioni dell’organo amministrativo rispetto alle concrete esigenze di tutela perseguite, purché gli obiettivi siano in linea con quanto posto dal piano del traffico. ​​​​​​​

 

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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