Per la notifica all’estero basta rispettare il termine di 360 giorni dall’accertamento, anche se è già conosciuta la residenza estera del trasgressore

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La necessità di procedere alla notifica all’estero e i maggiori tempi richiesti per la sua effettuazione rispetto a quella da eseguire in Italia giustificano la diversità di trattamento. Per tali ragioni, non sussiste la denunciata violazione del principio di non discriminazione o un vulnus alla libertà di circolazione delle persone. (Corte di Cassazione Civile sez. II 4/8/2022 n. 24214)

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