L’omicidio stradale è legge

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore il 25/3/2016 la legge che ha introdotto il nuovo reato di omicidio stradale.
Pertanto i riferimenti normativi, non riportati nel testo prontuario, sono i seguenti:
Legge 23/3/2016, n. 41 (G.U. 24/3/2016, n. 70) “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche’ disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274“.

In breve, ecco che cosa prevede il testo per il reato di omicidio stradale:

  • chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni;
  • chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni;
  • chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

 

Per quanto riguarda le lesioni personali stradali si è stabilito che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Nel caso l’autore sia in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

 

 

 

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