L’avviso bonario per violazioni del codice della strada non può essere impugnato per vizi formali

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A fronte della notifica di un avviso bonario per violazioni del codice della strada, che non è equivalente al precetto né è atto esecutivo, è inammissibile la deduzione a fondamento della sua impugnazione di vizi formali riferiti allo stesso avviso, residuando la possibilità di impugnare il verbale presupposto ove se ne censuri l’effettiva notificazione e l’avviso rappresenti il primo atto con il quale il destinatario è venuto a conoscenza dell’esistenza del titolo esecutivo formatosi per l’inutile decorso dei termini per il pagamento in misura ridotta. (Corte di Cassazione Civile sez. II 21/7/2021 n. 20919)

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