La prova della inattendibilità dell’etilometro e l’aggravante dell’aver causato un sinistro

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L’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa fornire la prova contraria a tale accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, laddove l’onere probatorio in capo a chi contesta la funzionalità dell’apparecchio non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé valore probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza. (Corte di Cassazione Penale sez. IV 9/8/2022 n. 30804)

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