Il Comune può disporre la demolizione delle opere risultate abusive nonostante la domanda di condono

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L’esercizio del potere repressivo esercitato dal Comune non può ritenersi inibito dagli effetti interdittivi rinvenienti dalla legislazione condonistica in quanto relativo ad opere successive ed ulteriori rispetto a quelle per cui pende il procedimento di sanatoria: secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa espresso nella sentenza  n. 2420 del 16 aprile 2021 del TAR Campania (NA) Sez. VI, in mancanza di puntuale e rigorosa prova della coincidenza delle opere con quelle oggetto di precedente istanza condonistica non ancora definito, va ribadito il principio di diritto per cui l’effetto interdittivo alla stessa resta predicabile esclusivamente rispetto alle sole opere abusive dichiarate nella domanda di condono, non potendo evidentemente la suddetta istanza interferire con l’ordinario esercizio del potere repressivo di abusi ulteriori e diversi da quelli per cui risulta chiesta la sanatoria,  in cui l’ordine demolitorio ha colpito interventi aggiuntivi che hanno significativamente trasformato i precedenti edifici da condonare . In altri termini,secondo la Corte,  in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione o della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento e/o modifica di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del comune di ordinarne la demolizione; ciò, peraltro, non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende l’istanza di condono, ma solo affermare che, a pena dell’assoggettamento alla medesima sanzione prevista per il manufatto abusivo di riferimento, tale possibilità di intervento deve esplicarsi nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell’art. 35 della legge n,. 47/1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica.

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