Fermi e sequestri amministrativi: nuove regole dal 01/08/2014

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Con circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria , delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato) del 01/08/2014 Prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4 (avente ad oggetto “Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo”) è stata emanata una direttiva, di facile (pur estremamente “coraggiosa” nel senso che deroga al codice della strada) applicazione per gli organi di polizia a competenza statale che crea però qualche difficoltà operativa agli organi di polizia locale che non hanno accesso allo SDI.

Nella circolare si afferma infatti che:
– Individuato il soggetto cui affidare in custodia il veicolo (trasgressore, proprietario o altro obbligato in solido) egli ha l’obbligo di assumere la custodia, salvo trovarsi in palese stato di ubriachezza, di intossicazione da sostanze stupefacenti o infermità mentale (e fin qui nulla di nuovo rispetto alla precedente procedura). La novità consiste nel fatto che se il proprietario non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, il veicolo deve essere affidato al conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido eventualmente rintracciato (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.). È ammessa la possibilità, da parte di costoro, di delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia.

– La disponibilità del luogo non soggetto a pubblico passaggio dove egli custodirà il veicolo, nonché l’idoneità dello stesso, non dovranno più essere oggetto di dichiarazione autocertificata. L’indicazione del luogo, qualora non immediatamente noto all’interessato, potrà essere data anche successivamente, entro tre giorni, con intimazione ai sensi dell’art. 180/8 C.d.S., e con l’avvertenza, nel verbale di contestazione o di sequestro/fermo, che non solo la circolazione ma anche la sola sosta in luogo pubblico costituirà violazione dell’art. 213/4 C.d.S., nel caso di sequestro, e dell’art. 214/8 C.d.S., nel caso di fermo amministrativo, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per la eventuale violazione degli obblighi di custodia.

– In sostanza, i casi previsti dalla legge in cui il veicolo sequestrato o fermato potrà essere affidato al custode-acquirente, laddove istituito, o alla depositeria autorizzata ai sensi del D.P.R. 571/1982, nelle province in cui il sistema non è ancora operativo, risultano i seguenti:
– assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido;
– rifiuto, con le gravi conseguenze sanzionatorie previste dagli articoli 213/2-ter, e 214/1 C.d.S.; – soggetti che versino in stato di infermità mentale;
– misure di sicurezza detentive e prevenzione in atto;
– l’ipotesi di fermo amministrativo previsto dagli articoli 202/2-quater, e 207/3 C.d.S.

– Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia, che il privato ha dichiarato o che si è riservato di dichiarare, direttamente dalla persona alla quale è stato affidato, salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia consentita, ad esempio per le ricorrenti ipotesi della mancanza di copertura assicurativa o della patente di guida. In tali casi il veicolo vi deve essere trasportato a spese e cura del custode, che potrà avvalersi di qualsiasi altro soggetto a ciò legittimato, nell’ambito di un rapporto di natura fiduciaria o contrattuale, non necessariamente il custode-acquirente convenzionato, con possibilità di intervenire anche in ambito autostradale in deroga alla previsione di cui all’art. 175/12 C.d.S.

– Nel caso di affidamento del veicolo al custode-acquirente, l’organo di polizia deve provvedere, con il verbale di sequestro, a dare avviso scritto al proprietario o ad un altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 ovvero all’autore della violazione che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Per ovviare ai casi di irreperibilità del proprietario o di un altro dei predetti soggetti, il legislatore ha previsto che, ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’Albo del Comune dove è situata la depositeria a cui è affidato il veicolo. È opportuno pertanto che, contestualmente alla notifica del verbale di sequestro, integrato dell’ avviso scritto, secondo le modalità di cui all’art. 201/3 C.d.S., si proceda all’affissione dell’atto nell’ Albo del Comune in cui è situata la depositeria di modo che, qualora la notifica tentata ai sensi dell’art. 201/3 C.d.S., sia risultata impossibile, questa si ha per eseguita trascorsi venti giorni dall’affissione all’Albo e si possa dar luogo al procedimento di alienazione in tempi brevi.

– Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. Il richiamo effettuato dall’art. 224 ter agli artt. 213 e 214-bis possa essere inteso nel senso che, fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e nell’immediatezza del fatto, successivamente, previa richiesta dell’interessato, il veicolo potrà essere affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all’autore della violazione, seguendo le procedure di cui all’art. 213 laddove applicabili e fermo restando che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate”. Non appena la sentenza e il decreto sono divenuti irrevocabili, ai sensi dell’art. 648 del C.P.P., il cancelliere nel termine di 15 giorni ne trasmette copia autentica al Prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’art. 213 C.d.S. Analoga procedura è attuata nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo, con l’essenziale differenza, in ordine alla competenza all’adozione dell’atto, che il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni e il periodo residuo, dopo la sentenza o il decreto di condanna definitivi, sono applicati dall’organo accertatore. In entrambe le ipotesi, e nei casi in cui il veicolo è stato affidato al custode-acquirente, è applicabile la procedura di cui all’art. 213/ 2-quater C.d.S., secondo la quale l’organo di polizia deve provvedere a dare avviso scritto al proprietario o ad un altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 ovvero all’autore della violazione che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L’alienazione del veicolo, anche in pendenza del procedimento penale o di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186/ 9-bis, e 187/bis, è in questi casi la conseguenza per l’inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati. La somma ricavata dall’alienazione sarà oggetto di confisca in caso di condanna definitiva, di restituzione in caso di assoluzione o svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

– Attualmente, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo che non è stato possibile consegnare al proprietario ed è affidato al custode-acquirente, non ritirato entro i successivi tre mesi dalla notifica dell’invito a farlo, si ritiene abbandonato e viene alienato a cura dell’Agenzia del Demanio secondo le disposizioni del D.P.R. n. 189/2001, conformemente alle indicazioni attuative comunicate con la circolare n. 300/A/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007. Al fine di ridurre il periodo di giacenza presso il custode-acquirente si ritiene che tale procedura debba essere superata e sostituita da quella prevista dal combinato disposto degli articoli 214, comma 1, ultimo periodo, e 213/2-quater C.d.S.

– Pertanto, l’organo di polizia deve provvedere a dare avviso scritto al proprietario o ad un altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 ovvero all’autore della violazione che, decorsi dieci giorni dalla notifica dell’invito, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Anche in questo caso l’alienazione del veicolo, pure in pendenza di ricorso amministrativo o giurisdizionale, è la conseguenza per l’inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati. La somma ricavata dall’alienazione, detratte le spese sostenute, comprese quelle di custodia, sarà restituita, se eccedente, all’avente diritto.

– Custodia ed alienazione dei veicoli non affidati al custode-acquirente convenzionato bensì ad una depositeria autorizzata, ai sensi del D.P.R. 571/1982, nelle province in cui tale figura non è stata ancora istituita. Nelle province in cui non sono ancora stati individuati i custodi convenzionati, quando il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo amministrativo non può essere affidato al proprietario o al conducente, si applicano le disposizioni del D.P.R. 571/1982, che stabiliscono l’obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell’elenco annuale formato dalle Prefetture. In tali casi, l’assenza di una convenzione con il custode-acquirente non consente il trasferimento in proprietà secondo le regole stabilite nell’art. 213/2-quater C.d.S. Tuttavia, qualora il veicolo non sia stato ritirato dal proprietario entro 3 mesi dalla notifica dell’invito a farlo, secondo le disposizioni del D.P.R. 13.02.2001, n. 189, si deve considerare abbandonato e deve essere alienato dal competente ufficio dell’Agenzia del Demanio, senza che a tal fine sia necessaria l’adozione di un provvedimento di confisca o la definizione del verbale che ha dato luogo al fermo amministrativo. Anche in questo caso, infatti, l’alienazione del veicolo deve essere ritenuta la conseguenza per l’inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati. La somma ricavata dall’alienazione, detratte le spese sostenute, comprese quelle di custodia, sarà restituita, se eccedente, all’avente diritto.

– Custodia dei veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE. Qualora il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE, che ha violato una disposizione del C.d.S., non effettui il pagamento in misura ridotta e non versi la cauzione previsti dall’art. 207 C.d.S., si procede, come è noto, al fermo amministrativo del veicolo fino a quando non si sia adempiuto al versamento della sanzione o della cauzione e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. In tali casi il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, al custode acquirente di cui all’articolo 214/bis C.d.S. Qualora si debba procedere all’applicazione del sequestro amministrativo o della sanzione accessoria del fermo amministrativo, se è già avvenuto il pagamento della sanzione o della cauzione, il veicolo è affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente o non è prontamente reperibile, al conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido ( o persona da questi delegata), senza che sussista più la necessità di autocertificare l’assenza di misure di sicurezza detentive o di misure di prevenzione. Il luogo non soggetto a pubblico passaggio, dove custodire il veicolo, deve trovarsi sul territorio nazionale e potrà essere comunicato all’Ufficio di appartenenza dell’organo accertatore nei tre giorni successivi se non immediatamente noto, con le generalità di un familiare o di una persona di fiducia li residente o abitante qualora l’affidatario dovesse lasciare il territorio italiano, ciò allo scopo di consentire l’attività di controllo circa il rispetto degli obblighi di custodia.

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