Falsificazione della patente estera – prova che il reato sia stato commesso in Italia

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Ove la contraffazione sia avvenuta in Italia, potrà ritenersi sussistente il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; laddove, invece, il documento sia stato contraffatto all’estero e sia stato solo utilizzato in Italia, potrà ritenersi sussistente, il meno grave delitto di cui agli artt. 489, 482 e 477 cod. pen.. L’onere della prova della falsificazione in Italia, dipendendo da questa una più grave pena edittale, grava sul pubblico ministero. (Corte di Cassazione Penale sez. V 3/11/2021 n. 39509)

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