Attraversamento dei pedoni in piazzali senza strisce pedonali fruibili – Art. 190 cds – divieto – non sussiste

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L’articolo 190 , secondo comma, codice della strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.

Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili. (Corte di Cassazione Civile sez. VI 12/1/2021 n. 278)

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